Art.1
E’
costituito in Roma, con sede legale e amministrativa presso la DIRSTAT, in via
Ezio n.12, il SI.N.A.D.E.P.
Art.2
Il
Sindacato S.I.N.A.D.E.P. (Sindacato Interno Nazionale Autonomo Dirigenti e
Direttivi Elevate Professionalità) è una organizzazione autonoma e
indipendente da partiti politici che si prefigge di affrontare, per
contribuirne alla soluzione, tutti i problemi dei Dirigenti e del personale,
pre-dirigenziale, dotato del diploma di laurea.
Il
Sindacato S.I.N.A.D.E.P. elegge il Diploma di Laurea quale strumento di
lavoro. In quanto tale esso identifica inequivocabilmente, come in tutte le
arti, mestieri o professioni,la categoria lavorativa di appartenenza.
Il
titolo di studio, quindi, non è commensurabile e, in quanto mezzo di
produzione, non ereditabile, delimita l’area professionale.
L’Università,
infatti, ed il corpo docente istituito consegna, al termine di un percorso di
studi, un attestato di abilitazione, per l’ingresso nel mondo del lavoro,in
posizioni manageriali.
Il
diploma di laurea, quindi, non definisce una condizione di status in quanto i
laureati, come tutti i lavoratori appartenenti alle altre categorie
professionali, vanno valutati e stimati per le loro capacità e per le loro
attitudini espresse sul posto di lavoro: l’unico metro di misura sono i
meriti e la professionalità acquisita con l’esperienza lavorativa e lo
svolgimento deontologico della propria attività.
Il
Sindacato S.I.N.A.D.EP. è, pertanto, organismo unitario di tutela degli
interessi delle elevate professionalità, laureate, del Ministero Interno.
E’
corporazione professionale che si confronta, costruttivamente, con le
corporazioni di mestiere.
Il
Sindacato S.I.N.A.D.E.P. si ispira nelle sue premesse, nei suoi fini e nei
suoi metodi, ai principi di libertà e di democrazia sanciti dalla
Costituzione Italiana che riconosce le distinte professionalità.
Art.
3
Il
S.I.N.A.D.E.P aderisce alla
DIRSTAT-CONFEDIR con sede in Roma, via Ezio n.12, e pertanto collabora alla
trattazione dei problemi generali che riguardano tutti i Dirigenti e Direttivi
dello Stato, conservando la sua piena autonomia per quanto concerne le
specificità dei Dirigenti e Direttivi del Ministero Interno.
Art.4
L’iscrizione
al S.I.N.A.D.E.P comporta, per quanto sopra, la delega a favore della
Federazione DIRSTAT, affinché la Direzione Provinciale del Tesoro, competente
per territorio, effettui le ritenute stipendiali indicate sul modulo
d’iscrizione al Sindacato.
Art.5
Il
Sindacato S.I.N.A.D.E.P. persegue le seguenti finalità:
1-
Tutela degli interessi professionali, morali, giuridici ed economici
delle categoria Dirigenziale e pre-dirigenziale rappresentata ovvero in
possesso dei requisiti indicati all’art.2;
2-
Salvaguardia della professionalità, della dignità e dei diritti delle
suddette categorie;
3-
Proposte e studi finalizzati al miglioramento delle condizioni
lavorative e dell’Organizzazione del Lavoro del Ministero dell’Interno;
4-
Progetti di legge e lavori parlamentari di adeguamento normativo e
retributivo con altre categorie professionali laureate del Ministero Interno,
al fine delle pari opportunità di sviluppo di carriera;
5-
Studio di sistemi di incentivazione delle risorse umane e di gestione
delle medesime,
6-
Promozione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento
professionale;
7-
Individuazione delle variabili e di metodi di valutazione oggettivi
delle risorse umane, quali i nuclei a composizione mista;
8-
Progressione di carriera senza concorso ma per meriti acquisiti sul
posto di lavoro, come da art.2, in sintonia con i criteri adottati dalle
aziende private;
9-
Sviluppo di patti associativi, con quelle Organizzazioni Sindacali,
che condividono obiettivi e programmi della DIRSTAT;
10-
Promozione di attività di ricerca e studio con le istituzioni
Universitarie nell’ottica di accrescimento costante della professionalità,
di migliorare le condizioni di lavoro e di contribuire alla funzionalità,
efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione.
Art.6
Gli
Organi statutari sono:
a-
l’Assemblea degli iscritti;
b-
il Comitato Direttivo;
c-
il Presidente;
d-
il Segretario Generale;
e-
il Consiglio Sindacale;
f-
i Rappresentanti Regionali;
g-
i Rappresentanti Provinciali.
Art.7
L’Assemblea
Generale degli iscritti, convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche
sindacali, elegge, a scrutinio segreto i rappresentanti del Comitato direttivo
che si compone di:
1-
Presidente;
2-
Segretario
Generale;
3-
Vice-Segretario Generale;
4-
Segretario
Nazionale;
5-
Segretario
Nazionale Aggiunto;
6-
Segretario
Nazionale Aggiunto;
7-
Segretario Nazionale Aggiunto.
Art.8
Il
Rappresentante Regionale ed il Rappresentante Provinciale viene eletto nelle
Assemblee territoriali convocate autonomamente dagli iscritti regionali e/o
provinciali: in assenza di candidature ovvero in sedi scoperte da
rappresentanti sindacali il nominativo viene cooptato dalla Segreteria
Nazionale, per consentire lo sviluppo delle relazioni sindacali e la tutela
degli iscritti. Le elezioni si svolgono ogni due
anni, fatto salvo il caso di dimissioni anticipate del Rappresentante
Regionale o Provinciale. Il mandato si intende rinnovato automaticamente per
altri due anni se non vi sono nuove candidature.
Art.9
Il
Consiglio Sindacale si compone di:
A
– Il Comitato Direttivo;
B
– I Rappresentanti Regionali.
Il
Consiglio Sindacale si riunisce
una volta all’anno per deliberare programmi , progetti ed iniziative di
tutela delle categorie professionali rappresentate e
propone piani di sviluppo dell’Organizzazione Sindacale.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; sono valide, per
l’approvazione, anche le deleghe scritte. Nel caso la votazione si concluda
in parità è dato valore dirimente al voto del Presidente.
Art.
10
Il
Presidente convoca il Consiglio Sindacale e firma il verbale della seduta del
Consiglio medesimo.
Art.11
L’Assemblea
Generale degli iscritti può essere convocata prima dei tre anni in caso di
dimissioni del Presidente e/o del Segretario Generale.
Il
Segretario Nazionale e gli Aggiunti, in caso di dimissioni, possono essere
sostituiti per cooptazione, solo in via provvisoria, sino al termine dei tre
anni del mandato del Comitato Direttivo che resta in carica al solo fine di
portare a termine i programmi, deliberati dal Consiglio Sindacale.
Le
consultazioni elettorali dovranno comunque essere assicurate, in ogni caso nei
tempi e nei modi previsti all’art.7.
Art.12
Il
Segretario Generale rappresenta il Sindacato in sede amministrativa e
giudiziaria, assumendone tutte le responsabilità conseguenti.
Egli
affida la conduzione del contenzioso – ricorsi, diffide, appelli etc. -
ad uno dei membri del Comitato Direttivo.
Per
il còmputo delle spese, tenute in prima nota, del Sindacato
viene incaricato un
iscritto.
Il
Segretario Amministrativo, nominato, provvede a coordinare le competenze
economiche, spettanti al Sindacato, con la Segreteria Amministrativa della Federazione DIRSTAT, alla
quale il S.I.N.A.D.E.P. aderisce – come da artt.1 e 3 - in osservanza delle
norme statutarie che regolano i rapporti con la Federazione.
La
gestione contabile, dei proventi DIRSTAT necessari
unicamente al sostentamento della informazione sindacale (sito
internet, pagine web, sale per convegni,fax, e-mail, spese
per riunioni fuori sede sindacale, materiale di cancelleria e
divulgativo, manutenzione computers, etc.), viene sottoposta annualmente
all’approvazione del Collegio Sindacale.
Le
spese vengono autorizzate, dal Segretario Generale, soltanto per il
funzionamento della struttura sindacale, le cui finalità sono esclusivamente
sociali.
La
gestione contabile viene sottoposta annualmente
all’approvazione del Collegio Sindacale.
Art.13
Il
Presidente, il Segretario Generale ed il Vice
Segretario Generale hanno potere di firma sui documenti intestati
S.I.N.A.D.E.P. – DIRSTAT.
Ai
tavoli di concertazione con l’Amministrazione o in altre sedi di
negoziazione l’unico firmatario è il Segretario Generale ovvero, in assenza,
il Vice Segretario Generale.
Partecipano
alle riunioni e alle trattative il Segretario Generale, il
Vice Segretario generale ed uno dei membri del Comitato Direttivo, a
rotazione.
Art.14
Le
relazioni con le altre Organizzazioni Sindacali, per le motivazioni enucleate
al co. 9 dell’art.5, sono tenute da almeno due membri del Comitato Direttivo
con potere di firma.
Le
sinergie con organismi istituzionali, in armonia con le finalità enunciate
all’art.5, costituiscono elemento fondante ed imprescindibile di ogni
Organizzazione Sindacale.
A
tale scopo vanno promosse tutte le iniziative volte all’accrescimento
funzionale del Sindacato, per il raggiungimento degli obiettivi programmati e
deliberati dal Consiglio sindacale.
Art.15
I
Rappresentanti Regionali e Provinciali svolgono attività di contrattazione -
a livello territoriale - in piena autonomia, rispettando i programmi
deliberati dal Comitato Direttivo, valutando tutte le soluzioni che soddisfino
l’inserimento e lo sviluppo professionale della categoria rappresentata.
Possono, altresì, concertare con le sigle sindacali associate piattaforme
rivendicative per migliorare le condizioni complessive di lavoro.
Art.16
L’iscrizione
al S.I.N.A.D.E.P. ha il solo fine di conferire maggiore forza
contrattuale ai propri rappresentanti, democraticamente eletti. I rapporti di
forza con il datore di lavoro e con le altre Organizzazioni Sindacali è
stabilito normativamente con D.Lgs.165/01. Il dato associativo, ricavato in
conformità della predetta legge, determina il potere contrattuale ed il
conseguente raggiungimento degli obiettivi.
Art.17
Gli
Organi eletti costituenti il Sindacato – art.6 lett. b,c,d,e – svolgono la
loro attività fruendo, ove
necessario, del monte ore previsto dagli accordi con la Federazione DIRSTAT,
in virtù dei contratti, accordi ed eventuali patti associativi con altre
Organizzazioni Sindacali. Gli Organi statutari appena menzionati non
percepiscono risorse economiche aggiuntive per il loro lavoro, scelto
liberamente quale opera di volontariato.
Art.
18
Fatti
salvi i principi che ispirano l’istituzione e le finalità del Sindacato
S.I.N.A.D.E.P.,art.2, l’assemblea generale degli iscritti può apportare
modifiche o integrazioni statutarie mediante l’approvazione dei due terzi di
tutti gli iscritti, comprese le deleghe conferibili - non superiori a due - a
ciascun partecipante all’assemblea generale.
Art.
19
Le
cariche statutarie sono incompatibili con
incarichi conferiti da altre Organizzazioni Sindacali.
Art.
20
Il
Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi ed è convocato dal
Segretario Generale, sentito il Comitato Direttivo, per esaminare questioni di
particolare gravità a seguito di comportamenti d’iscritti contrari ai
doveri sindacali; vigila sull’osservanza del presente statuto e ha potere
sanzionatorio (richiamo,censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche
istituzionali del S.I.N.A.D.E.P.
(Il
presente Statuto è stato approvato al Congresso di Roma del 21 febbraio 2004,
presso il Palazzo della Valle- Corso Vittorio Emanuele II, n.101).
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