STUDIO  NOTARILE

 

Dott. AUGUSTO BELLAGAMBA

 

DEPOSITO DI STATUTO

 

       Rep. 99995                                                                                               Racc. 27370

 

SINDACATO INTERNO NAZIONALE AUTONOMO DIRIGENTI E DIRETTIVI ELEVATE PROFESSIONALITA’

 

 

Depositato il 15 marzo 2004

 

 

 

 

Ufficio delle Entrate Roma 2

 

Registrato il 25 marzo 2004

                                                                                                               

 

 

STATUTO

 

 

SINDACATO INTERNO NAZIONALE AUTONOMO DIRIGENTI E DIRETTIVI ELEVATE PROFESSIONALITA’

                   

 

 

Art.1

E’ costituito in Roma, con sede legale e amministrativa presso la DIRSTAT, in via Ezio n.12, il SI.N.A.D.E.P.

 

Art.2

Il Sindacato S.I.N.A.D.E.P. (Sindacato Interno Nazionale Autonomo Dirigenti e Direttivi Elevate Professionalità) è una organizzazione autonoma e indipendente da partiti politici che si prefigge di affrontare, per contribuirne alla soluzione, tutti i problemi dei Dirigenti e del personale, pre-dirigenziale, dotato del diploma di laurea.

Il Sindacato S.I.N.A.D.E.P. elegge il Diploma di Laurea quale strumento di lavoro. In quanto tale esso identifica inequivocabilmente, come in tutte le arti, mestieri o professioni,la categoria lavorativa di appartenenza.

Il titolo di studio, quindi, non è commensurabile e, in quanto mezzo di produzione, non ereditabile, delimita l’area professionale.

L’Università, infatti, ed il corpo docente istituito consegna, al termine di un percorso di studi, un attestato di abilitazione, per l’ingresso nel mondo del lavoro,in posizioni manageriali.

Il diploma di laurea, quindi, non definisce una condizione di status in quanto i laureati, come tutti i lavoratori appartenenti alle altre categorie professionali, vanno valutati e stimati per le loro capacità e per le loro attitudini espresse sul posto di lavoro: l’unico metro di misura sono i meriti e la professionalità acquisita con l’esperienza lavorativa e lo svolgimento deontologico della propria attività.

Il Sindacato S.I.N.A.D.EP. è, pertanto, organismo unitario di tutela degli interessi delle elevate professionalità, laureate, del Ministero Interno.

E’ corporazione professionale che si confronta, costruttivamente, con le corporazioni di mestiere.

Il Sindacato S.I.N.A.D.E.P. si ispira nelle sue premesse, nei suoi fini e nei suoi metodi, ai principi di libertà e di democrazia sanciti dalla Costituzione Italiana che riconosce le distinte professionalità.

 

Art. 3

Il S.I.N.A.D.E.P  aderisce alla DIRSTAT-CONFEDIR con sede in Roma, via Ezio n.12, e pertanto collabora alla trattazione dei problemi generali che riguardano tutti i Dirigenti e Direttivi dello Stato, conservando la sua piena autonomia per quanto concerne le specificità dei Dirigenti e Direttivi del Ministero Interno.

 

Art.4

L’iscrizione al S.I.N.A.D.E.P comporta, per quanto sopra, la delega a favore della Federazione DIRSTAT, affinché la Direzione Provinciale del Tesoro, competente per territorio, effettui le ritenute stipendiali indicate sul modulo d’iscrizione al Sindacato.

 

Art.5

Il Sindacato S.I.N.A.D.E.P. persegue le seguenti finalità:

1-                Tutela degli interessi professionali, morali, giuridici ed economici delle categoria Dirigenziale e pre-dirigenziale rappresentata ovvero in possesso dei requisiti indicati all’art.2;

2-                Salvaguardia della professionalità, della dignità e dei diritti delle suddette categorie;

3-                Proposte e studi finalizzati al miglioramento delle condizioni lavorative e dell’Organizzazione del Lavoro del Ministero dell’Interno;

4-                Progetti di legge e lavori parlamentari di adeguamento normativo e retributivo con altre categorie professionali laureate del Ministero Interno, al fine delle pari opportunità di sviluppo di carriera;

5-                Studio di sistemi di incentivazione delle risorse umane e di gestione delle medesime,

6-                Promozione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

7-                Individuazione delle variabili e di metodi di valutazione oggettivi delle risorse umane, quali i nuclei a composizione mista;

8-                Progressione di carriera senza concorso ma per meriti acquisiti sul posto di lavoro, come da art.2, in sintonia con i criteri adottati dalle aziende private;

9-                Sviluppo di patti associativi, con quelle Organizzazioni Sindacali,  che condividono   obiettivi e programmi della DIRSTAT;

10-           Promozione di attività di ricerca e studio con le istituzioni Universitarie nell’ottica di accrescimento costante della professionalità, di migliorare le condizioni di lavoro e di contribuire alla funzionalità, efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione.

 

Art.6

Gli Organi statutari sono:

a-      l’Assemblea degli iscritti;

b-      il Comitato Direttivo;

c-      il Presidente;

d-      il Segretario Generale;

e-      il Consiglio Sindacale;

f-      i Rappresentanti Regionali;

g-      i Rappresentanti Provinciali.

 

Art.7

L’Assemblea Generale degli iscritti, convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sindacali, elegge, a scrutinio segreto i rappresentanti del Comitato direttivo che si compone di:

1-      Presidente;

2-      Segretario Generale;

3-      Vice-Segretario Generale;

4-      Segretario Nazionale;

5-      Segretario Nazionale Aggiunto;

6-      Segretario Nazionale Aggiunto;

7-      Segretario Nazionale Aggiunto.

 

 

Art.8

Il Rappresentante Regionale ed il Rappresentante Provinciale viene eletto nelle Assemblee territoriali convocate autonomamente dagli iscritti regionali e/o provinciali: in assenza di candidature ovvero in sedi scoperte da rappresentanti sindacali il nominativo viene cooptato dalla Segreteria Nazionale, per consentire lo sviluppo delle relazioni sindacali e la tutela degli iscritti. Le elezioni si svolgono ogni due  anni, fatto salvo il caso di dimissioni anticipate del Rappresentante Regionale o Provinciale. Il mandato si intende rinnovato automaticamente per altri due anni se non vi sono nuove candidature.

 

 

Art.9

Il Consiglio Sindacale si compone di:

A – Il Comitato Direttivo;

B – I Rappresentanti Regionali.

Il Consiglio Sindacale  si riunisce una volta all’anno per deliberare programmi , progetti ed iniziative di tutela delle categorie professionali rappresentate e  propone piani di sviluppo dell’Organizzazione Sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; sono valide, per l’approvazione, anche le deleghe scritte. Nel caso la votazione si concluda in parità è dato valore dirimente al voto del Presidente.

 

 

Art. 10

Il Presidente convoca il Consiglio Sindacale e firma il verbale della seduta del Consiglio medesimo.

 

Art.11

 

L’Assemblea Generale degli iscritti può essere convocata prima dei tre anni in caso di dimissioni del Presidente e/o del Segretario Generale.

Il Segretario Nazionale e gli Aggiunti, in caso di dimissioni, possono essere sostituiti per cooptazione, solo in via provvisoria, sino al termine dei tre anni del mandato del Comitato Direttivo che resta in carica al solo fine di portare a termine i programmi, deliberati dal Consiglio Sindacale.

Le consultazioni elettorali dovranno comunque essere assicurate, in ogni caso nei tempi e nei modi previsti all’art.7.

 

Art.12

Il Segretario Generale rappresenta il Sindacato in sede amministrativa e giudiziaria, assumendone tutte le responsabilità conseguenti.

Egli affida la conduzione del contenzioso – ricorsi, diffide, appelli etc. -  ad uno dei membri del Comitato Direttivo.

Per il còmputo delle spese, tenute in prima nota, del Sindacato  viene incaricato  un iscritto.  

Il Segretario Amministrativo, nominato, provvede a coordinare le competenze economiche, spettanti al Sindacato, con la Segreteria Amministrativa della  Federazione DIRSTAT,  alla quale il S.I.N.A.D.E.P. aderisce – come da artt.1 e 3 - in osservanza delle norme statutarie che regolano i rapporti con la Federazione.

La gestione contabile, dei proventi DIRSTAT necessari  unicamente al sostentamento della informazione sindacale (sito internet, pagine web, sale per convegni,fax, e-mail, spese  per riunioni fuori sede sindacale, materiale di cancelleria e divulgativo, manutenzione computers, etc.), viene sottoposta annualmente all’approvazione del Collegio Sindacale.

Le spese vengono autorizzate, dal Segretario Generale, soltanto per il funzionamento della struttura sindacale, le cui finalità sono esclusivamente sociali.

La gestione contabile viene sottoposta  annualmente all’approvazione del Collegio Sindacale.

 

 

Art.13

Il Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale hanno potere di firma sui documenti intestati S.I.N.A.D.E.P. – DIRSTAT.

Ai tavoli di concertazione con l’Amministrazione o in altre sedi di negoziazione l’unico firmatario è il Segretario Generale ovvero, in assenza, il Vice Segretario Generale.

Partecipano alle riunioni e alle trattative il Segretario Generale, il Vice Segretario generale ed uno dei membri del Comitato Direttivo, a rotazione.

 

Art.14

Le relazioni con le altre Organizzazioni Sindacali, per le motivazioni enucleate al co. 9 dell’art.5, sono tenute da almeno due membri del Comitato Direttivo con potere di firma.

Le sinergie con organismi istituzionali, in armonia con le finalità enunciate all’art.5, costituiscono elemento fondante ed imprescindibile di ogni Organizzazione Sindacale.

A tale scopo vanno promosse tutte le iniziative volte all’accrescimento funzionale del Sindacato, per il raggiungimento degli obiettivi programmati e deliberati dal Consiglio sindacale.

 

Art.15

I Rappresentanti Regionali e Provinciali svolgono attività di contrattazione - a livello territoriale - in piena autonomia, rispettando i programmi deliberati dal Comitato Direttivo, valutando tutte le soluzioni che soddisfino l’inserimento e lo sviluppo professionale della categoria rappresentata. Possono, altresì, concertare con le sigle sindacali associate piattaforme rivendicative per migliorare le condizioni complessive di lavoro.

 

Art.16

L’iscrizione  al S.I.N.A.D.E.P. ha il solo fine di conferire maggiore forza contrattuale ai propri rappresentanti, democraticamente eletti. I rapporti di forza con il datore di lavoro e con le altre Organizzazioni Sindacali è stabilito normativamente con D.Lgs.165/01. Il dato associativo, ricavato in conformità della predetta legge, determina il potere contrattuale ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi.

 

 

Art.17

Gli Organi eletti costituenti il Sindacato – art.6 lett. b,c,d,e – svolgono la loro attività  fruendo, ove necessario, del monte ore previsto dagli accordi con la Federazione DIRSTAT, in virtù dei contratti, accordi ed eventuali patti associativi con altre Organizzazioni Sindacali. Gli Organi statutari appena menzionati non percepiscono risorse economiche aggiuntive per il loro lavoro, scelto liberamente quale opera di volontariato.

 

Art. 18

Fatti salvi i principi che ispirano l’istituzione e le finalità del Sindacato S.I.N.A.D.E.P.,art.2, l’assemblea generale degli iscritti può apportare modifiche o integrazioni statutarie mediante l’approvazione dei due terzi di tutti gli iscritti, comprese le deleghe conferibili - non superiori a due - a ciascun partecipante all’assemblea generale.

 

Art. 19

Le cariche statutarie sono incompatibili con         incarichi conferiti da altre Organizzazioni Sindacali.

 

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi ed è convocato dal Segretario Generale, sentito il Comitato Direttivo, per esaminare questioni di particolare gravità a seguito di comportamenti d’iscritti contrari ai doveri sindacali; vigila sull’osservanza del presente statuto e ha potere sanzionatorio (richiamo,censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche istituzionali del S.I.N.A.D.E.P.

(Il presente Statuto è stato approvato al Congresso di Roma del 21 febbraio 2004, presso il Palazzo della Valle- Corso Vittorio Emanuele II, n.101).

 

 

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